Sicurezza cantieri e D.L.

Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
La figura professionale del Coordinatore per la sicurezza riveste un’importanza cruciale nell’ambito dei cantieri edili (temporanei o mobili): è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti) per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La figura del Coordinatore per la sicurezza assume due funzioni :
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Il CSP quindi si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

DIREZIONE LAVORI – Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

L’art. 101 del Codice Appalti al comma 3 stabilisce espressamente che il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo: tecnico, contabile, amministrativo

dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori inoltre ha la responsabilità:
_ del coordinamento tra le varie figure;
_ della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori.
Egli interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:
_ verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
_ curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
_ provvedere alla segnalazione al RUP dell’inosservanza da parte dell’esecutore delle regole relative al subappalto (art. 105);
_ svolgere (se in possesso dei requisiti) le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, come già detto, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.